Bric del Vaj

 

Responsabilità civili e penali, del capogita

Nell'affrontare l'argomento, si rende, anzitutto, necessario chiarire che l'accompagnatore escursionistico o capogita cui facciamo riferimento non è colui che si limita a svolgere un ruolo meramente operativo (quale ad es., raccogliere le iscrizioni, prenotare il pullman, ecc...), bensì colui che conosce il sentiero, ha capacità tecniche superiori a quelle dei partecipanti e assume la direzione della gita.
In sostanza, con “capogita” intendiamo colui che fa da “guida” per il gruppo e a cui ci si appoggia per sopperire alla propria inesperienza e insufficienza di preparazione e a quella parte di rischio necessariamente connessa ad un'escursione che altrimenti non si assumerebbe su di sé.
Quando parliamo di “capogita”, peraltro, facciamo esclusivo riferimento ad un volontario (es. capogita CAI), che può essere qualificato (es. accompagnatore di escursionismo, accompagnatore di alpinismo giovanile, istruttore di escursionismo) oppure non qualificato (es. un socio Cai più esperto), e che va tenuto ben distinto da quella figura professionale che è la guida alpina, la quale svolge la funzione di accompagnamento nell'ambito di un rapporto contrattuale percependo un corrispettivo, ed è anche unica autorizzata a percepirlo in quanto iscritta in apposito albo.
Parlando di responsabilità giuridica del capogita è evidente che al capogita non qualificato non si potranno ovviamente attribuire le medesime capacità e responsabilità di un accompagnatore qualificato, ma comunque si potrà profilare anche a suo carico un profilo di responsabilità civile e penale, nei limiti che seguono.
E ciò perché, contrariamente al comune sentire, essere volontari non significa essere esonerati dalla responsabilità, civile o penale, in quanto tale responsabilità è creata di per sé dall'affidamento che l'accompagnato fa sulla persona e sulle competenze dell'accompagnatore.
Il capogita, come abbiamo detto, è colui che svolge di fatto determinate funzioni, quali il coordinamento, l'organizzazione e la cura della realizzazione pratica della gita, in presenza di una differenza di capacità tecniche tale da creare affidamento nella persona che a lui si affida; pertanto, il capogita assume su di sé una posizione di garanzia nei confronti dell'affidato e le relative responsabilità per la sua sicurezza.

Va precisato che, in caso di incidente, l'accertamento della responsabilità del capogita inizia dal momento della preparazione della gita: occorre, quindi, prestare particolare attenzione alla scelta del percorso in relazione alle capacità dei partecipanti (che può anche essere fatta a priori, ad es. mediante predisposizione di un calendario di uscite, con indicazione per ciascuna del livello di difficoltà, che sarà opportuno determinare in base al punto più difficile del percorso); tenere d'occhio le condizioni ambientali e metereologiche, sia in sede di preparazione della gita (es. bollettini valanghe e metereologici), sia al momento in cui ci si accinge ad iniziare la gita, sia durante la gita stessa, così come le effettive e reali condizioni del percorso; valutare lo stato d'uso dei materiali e l'adeguatezza o meno dell'equipaggiamento di ciascuno, valutando di volta in volta i singoli casi (ad es., se in una gita scialpinistica un partecipante ha dimenticato di portare con sé l'ARVA, il capogita dovrà escluderlo dalla gita stessa, se ha dimenticato il casco in una ferrata, dovrà parimenti essere escluso dalla gita, e così via...).. Non va, infatti, dimenticato che il capogita ha il dovere-potere di escludere i partecipanti che non ritiene in grado di affrontare la gita, sia tecnicamente sia per l'equipaggiamento di cui sono dotati.
Il mancato rispetto di quanto sopra può far sì che, in caso di incidente, si possa ragionevolmente configurare un'ipotesi di responsabilità civile e penale a titolo di colpa.
In dettaglio, per quanto riguarda le fattispecie di reato che possono configurarsi più frequentemente, citiamo le seguenti:

  • Esercizio abusivo della professione di guida alpina (art. 348 cp e art. 18 Legge 6/89): la guida alpina è legittimata a chiedere un compenso e ad ottenerlo, in forza di un accordo contrattuale intercorso tra le parti; al semplice capogita, invece, è vietato richiedere e ottenere compensi. L'attività di guida alpina o di accompagnatore di media montagna, infatti, può essere svolta solamente da chi ha conseguito la relativa abilitazione ed è iscritto nell'apposito Albo (artt. 2 e ss. e 21 L. 6/89);
  • Abbandono di persone minori od incapaci
  • Omissione di soccorso (art. 593 cp): il soccorso è un dovere generale, grava su chiunque. E' un reato tipicamente doloso;
  • Omicidio colposo e lesioni personali colpose (589 cp e 590 cp).

Ovviamente, in ciascuno dei sovracitati casi, la responsabilità penale sussisterà solo se verrà riscontrata la presenza dei necessari elementi soggettivi (imputabilità, dolo o colpa) ed oggettivi (condotta attiva od omissiva, nesso di causalità ed evento dannoso) in assenza di cause di giustificazione o scriminanti.
In particolare, perché vi sia responsabilità penale, e quindi imputabilità della pena, deve esserci la capacità di intendere e volere al momento del fatto.
Inoltre, è sempre necessaria una puntuale ricostruzione: 1) dei comportamenti tenuti dai soggetti, 2) della riconducibilità o meno dell'evento dannoso alla condotta, attiva od omissiva, del capogita, 3) dell’assenza dei limiti di responsabilità (forza maggiore o caso fortuito), 4) dell’assenza di cause di giustificazione (es. aver agito in caso di necessità).
Solo dopo aver accertato questi punti è possibile esprimere un giudizio di responsabilità penale con le relative conseguenze sanzionatorie.
In conclusione, è bene chiarire che chi va in montagna con una persona che ha le stesse capacità tecniche, in mancanza di diverso accordo, non è autorizzato a fare affidamento sul compagno come se fosse un capogita, salva l'eventuale responsabilità del compagno di gita secondo le ordinarie norme della responsabilità civile ex art. 2043 cc. o penale qualora si configuri una specifica ipotesi di reato (es. omissione di soccorso).

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.