Bric del Vaj

 

Un caso di responsabilità penale per omicidio colposo della guida alpina

La guida alpina (da tenersi ben distinta dal capogita, come si è visto sopra) opera nell'ambito di un rapporto contrattuale percependo un corrispettivo per lo svolgimento della sua attività professionale ed è anche l'unica autorizzata a percepirlo in quanto iscritta in apposito albo.
La Corte di Cassazione, Sez. IV, sentenza 24 marzo 2003, n. 13323, si è occupata di un caso di responsabilità per omicidio colposo di una guida alpina condannata per aver causato, per colpa, nella sua qualità di guida-accompagnatore di un gruppo in escursione lungo il corso di un torrente alpino la morte di un giovane che ne faceva parte.
In particolare, si era accertato che la guida aveva omesso di segnalare ai componenti del gruppo l'esistenza, a valle del corso d'acqua sul quale si svolgeva l'escursione, di un salto d'acqua ("rapida"), sì che il giovane, che si era allontanato dal gruppo, contravvenendo alle disposizioni della guida, veniva travolto dalla corrente e travolto dalla impetuosità della corrente nello sbalzo di circa trenta metri, con conseguente morte per annegamento.
La responsabilità della guida alpina è stata individuata nell'omissione di accorgimenti idonei ad evitare l'evento e, più precisamente, per non aver segnalato in maniera adeguata, al gruppo da lui guidato, il rischio consistente nella prossimità della cascata d'acqua che si trovava poco distante dal punto in cui era stata dalla stessa guida indicata una scaletta che, dallo specchio d'acqua antistante il punto di rientro, avrebbe ricondotto i gitanti sul luogo di conclusione della gita, e presso la quale, a fine escursione, il gruppo avrebbe dovuto ritrovarsi.
Il giudicante ha ritenuto da un lato che la mera indicazione della scala, come punto di risalita, nel contesto di una ben diversamente articolata e pericolosa situazione dei luoghi (a causa della imminente "rapida"), e la scheletrica raccomandazione, già fatta sin dall'inizio ai gitanti, di attenersi scrupolosamente alle sue prescrizioni, non fossero di per sé idonee per poter ritenere di aver scongiurato il rischio che si verificassero incidenti, anche quando vi fosse stata partecipazione imprudente della vittima.

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